COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°9 del 05/09/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO COPPA ITALIA – PROMOZIONE GARA: BAREGIO-PARABIAGO – DEL 01.09.2002
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°9 del 05/09/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO COPPA ITALIA - PROMOZIONE
GARA: BAREGIO-PARABIAGO - DEL 01.09.2002
Dagli atti ufficiale di gara risulta che la società Parabiago non ha schierato in campo alcun calciatore nato dal 1 gennaio 1982.
Richiamato l’art. 34 delle N.O.I.F.
Considerato che il C.U. n. 8 del 29.08.2002 precisa al punto 3.2.3. che per la fase regionale della coppa italia è fatto obbligo di impiegare giovani calciatori con le modalità di cui al punto 3.1.1 del C.U. n° 44 del 30.05.02 e della lettera F del C.U. n° 48 del 29-06-02, ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2002/03 le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successivi di uno o più partecipanti) almeno due calciatore nati dal 1° gennaio 1982 in avanti.
Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 12 del C.G.S.
PQM
DELIBERA
a) di comminare alla Società Parabiago la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2.