COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°10 del 12/09/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo COPPA ITALIA – ECCELLENZA Delibera GARA: U.S. SESTESE CALCIO – F.C. VERBANO CALCIO del 31.08.2002
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°10 del 12/09/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
COPPA ITALIA - ECCELLENZA
Delibera
GARA: U.S. SESTESE CALCIO - F.C. VERBANO CALCIO del 31.08.2002
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 9 del 05.09.2002 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società U.S. Sestese.
Dall’esame dei motivi di ricorso si rileva che:
- la Società Sestese asserisce che nel corso della gara la società FCVerbano ha effettuato quattro sostituzioni anziché le sole tre sostituzioni consentite;
- ai sensi del combinato disposto degli art. 24 comma 2; 29 comma 5 e 42 comma 1 e 5 del nuovo C.G.S., le motivazioni dei reclami avverso la regolarità di svolgimento della gare devono essere trasmesse al Giudice Sportivo entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa e copia del ricorso deve inoltre essere inviata alla Società controparte con lettera raccomandata e la ricevuta di tale raccomandata deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice Sportivo;
- la Società Sestese pur preannunziando ed inviando regolarmente il proprio reclamo non ha allegato allo stesso la ricevuta della raccomandata di notifica alla controparte; tale fatto ai sensi dell’art. 29 comma 9 del C.G.S. costituisce motivo di inammissibilità e ne preclude l’esame.
Dagli atti ufficiali della gara si rileva d’ufficio che la società FCVerbano calcio ha effettuato, nella gara in oggetto, QUATTRO sostituzioni di calciatori in palese violazione di quanto stabilito dall’art. 74 comma 1 delle N.O.I.F. e dal punto 3.1.1 lettera G delle Decisioni Ufficiali del C.R.L. pubblicate sul C.U. n° 48 del 29.06.2002 a norma dei quali le società appartenenti alla categoria in questione possono effettuare solamente TRE sostituzioni nel corso di una gara.
Dato atto che i provvedimenti disciplinari relativi alla gara in oggetto sono stati pubblicati nell’apposita sezione del C.U. n° 9 del 05.09.2002.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di dichiarare inammissibile ai sensi dell’art. 29 comma 9 del C.G.S. il reclamo presentato dalla Società USSestese disponendo che la relativa tassa reclamo venga addebitata;
b) di comminare alla Società FCVerbano Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2.