COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°12 del 26/09/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE Delibera GARA: MASLIANICO – BASE 96 – GIRONE B – DEL 22.09.02
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°12 del 26/09/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO PROMOZIONE
Delibera
GARA: MASLIANICO - BASE 96 - GIRONE B - DEL 22.09.02
Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Maslianico a far tempo dal 4° minuto del 2° tempo ha sostituito il calciatore n° 9 nato nel 1982 con altro calciatore nato nel 1978 pertanto da tale minuto ha avuto sul terreno di gioco solo 1 calciatore nato dal 1 gennaio 1982, anziché i 2 calciatori previsti dalla vigente normativa;
Richiamato l’art. 34 delle N.O.I.F.
Considerato che il C.U. n° 44 del 30.05.02 al punto 3.1.1., ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2002/03 le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1982 in avanti.
Rilevato pertanto la palese violazione delle norme citate e dato atto che occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 12 del C.G.S.
PQM
DELIBERA
a) di comminare alla Società Maslinico la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2
b) i provvedimenti disciplinari ulteriori sono pubblicati nell’apposita sezione del presente comunicato