COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°12 del 26/09/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO 1a CATEGORIA GARA: BELGIOIOSO COSTANTES-LANDRIANO – GIRONE I – DEL 15.09.2002

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°12 del 26/09/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO 1a CATEGORIA GARA: BELGIOIOSO COSTANTES-LANDRIANO - GIRONE I - DEL 15.09.2002 Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 11 del 19.9.02 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Belgioioso Costantes. Visti gli atti ufficiali di gara. Letto il reclamo presentato in modo regolare e rilevato che la società Belgioioso Costantes sostiene che la società Landriano a partire dal 27° del 2° tempo è rimasta con un solo calciatore nato dal 1981; avendo a suo dire sostituito, al 27° del 2° tempo, il calciatore n° 9, classe 1981 con il calciatore n° 15 classe 1972 e successivamente al 33° del 2° tempo sostituito il calciatore n° 8, classe 1979 con il calciatore n° 17, classe 1983; rimanendo per sei minuti con un solo calciatore partecipante alla gara, nato dal 1981. Dagli atti ufficiali di gara, fonte primaria e privilegiata di prova, risulta invece che la società Landriano ha sostituito al 27° del 2° tempo il calciatore n° 8, Casini Fabio, nato nel 1979 con altro calciatore nato nel 1972; ed al 33° del 2° tempo, ha sostituito il calciatore n° 9 Toia Alessandro, nato nel 1981, con il calciatore n° 17 Cabrioni Marco nato nel 1983; pertanto ha sempre tenuto sul terreno di gioco i 2 calciatori nati dal 1981, come previsto dal punto 3.1.1. del C.U. n° 44 del 30.05.02, che ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2002/03 le Società partecipanti al Campionato di Prima Categoria hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1981 in avanti. Rilevata pertanto la palese regolarità dello svolgimento della gara. PQM DELIBERA a) di respingere il reclamo ed incamerare la relativa tassa; b) di omologare come segue il risultato della gara: Belgioiso Costantes-Landriano 0-0.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it