COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°12 del 26/09/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo COPPA ITALIA Delibera GARA: U.S. SESTESE CALCIO – F.C. VERBANO CALCIO – DEL 31.08.2002

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°12 del 26/09/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo COPPA ITALIA Delibera GARA: U.S. SESTESE CALCIO - F.C. VERBANO CALCIO - DEL 31.08.2002 Dalla deliberazione pubblicata sul C.U. n. 9 del 05.09.2002 questo Giudice ha disposto che si cancelli: - ai sensi del combinato disposto degli art. 24 comma 2; 29 comma 5 e 42 comma 1 e 5 del nuovo C.G.S., le motivazioni dei reclami avverso la regolarità di svolgimento delle gare devono essere trasmesse al Giudice Sportivo entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa e copia del ricorso deve inoltre essere inviata alla Società controparte con lettera raccomandata e la ricevuta di tale raccomandata deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice Sportivo; - la Società Sestese pur preannunziando ed inviando regolarmente il proprio reclamo non ha allegato allo stesso la ricevuta della raccomandata di notifica alla controparte; tale fatto ai sensi dell’art. 29 comma 9 del C.G.S. costituisce motivo di inammissibilità e ne preclude l’esame. E si scriva: - la società Sestese ha regolarmente inoltrato reclamo; e inoltre dal dispositivo si cancelli: a) di dichiarare inammissibile ai sensi dell’art. 29 comma 9 del C.G.S. il reclamo presentato dalla società USSestese disponendo che la relativa tassa reclamo venga addebitata; E si scriva: a) il reclamo presentato dalla società Sestese va accolto
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