COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°14 del 10/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Cisliano – Camp. 1° Cat. / Gir. M Gare del 15.09.2002 tra A.S. Cisliano-S.S. Calcio Lainate

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°14 del 10/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Cisliano - Camp. 1° Cat. / Gir. M Gare del 15.09.2002 tra A.S. Cisliano-S.S. Calcio Lainate La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società A.S. CISLIANO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società avrebbe fatto partecipare il calciatore ANDREA VISMARA in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’Art. 42 n. 3 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso Art. 42 comma 6 C.G.S. Rilevato che la società CALCIO LAINATE non ha inviato le proprie controdeduzioni. Rilevato che, come da CU n. 38 datato 09.05.2002 del Comitato Prov. Milano il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli Artt. 12-13-14-42 n- 2 del C.G.S., la Commissione disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla soc. CALCIO LAINATE la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 2; b) di comminare alla soc. CALCIO LAINATE l’ammenda di E 103,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore ANDREA VISMARA per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 26.10.2002 il dirigente accompagnatore sig. SBARAINI FABIO della società S.S. CALCIO LAINATE. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it