COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°14 del 10/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.B.C. Varedo – Camp. 2° Cat. / Gir. L Gare del 15.09.2002 tra Varedo-Cederna (C.U. n. 5 del Comitato di Monza datato 19.09.2002)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°14 del 10/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.B.C. Varedo - Camp. 2° Cat. / Gir. L Gare del 15.09.2002 tra Varedo-Cederna (C.U. n. 5 del Comitato di Monza datato 19.09.2002) La soc. F.B.C. VAREDO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore, IZZOGIACOMO a tutto il 15.05.2003. Lamentando che la sanzione comminata dal G.S. al calciatore IZZOGIACOMO appare eccessiva. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’Art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: che, sentito telefonicamente il direttore di gara a precisazione di quanto descritto nel rapporto di gara, risulta chiaro che non vi è stato un tentativo idoneo a colpire l’arbitro con la testa, ma si è trattato di un comportamento gravemente minaccioso e offensivo dettato dalla foga nella protesta. Per altro l’arbitro ha confermato che il calciatore IZZOGIACOMO aveva in precedenza commesso un grave atto di violenza nei confronti di un avversario e lo aveva gravemente offeso ed ingiuriato. Pertanto il comportamento tenuto dal calciatore IZZOGIACOMO, seppur gravemente censurabile, deve essere valutato con minor rigore. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica del calciatore IZZOGIACOMO a tutto il 31.01.2003. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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