COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°14 del 10/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. San Bernardino – Camp. Juniores Prov. / Gir. B Gare del 14.09.2002 tra U.S. Cavasport – F.C. San Bernardino

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°14 del 10/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. San Bernardino - Camp. Juniores Prov. / Gir. B Gare del 14.09.2002 tra U.S. Cavasport - F.C. San Bernardino La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società F.C. SANBERNARDINO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società avrebbe fatto partecipare il calciatore CRISTIANBOSIO in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 3 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art. 42 comma 6 del C.G.S. Rilevato che la società U.S. CAVASPORT non ha inviato le proprie controdeduzioni. Rilevato che, come da allegato C.U. n. 39 datato 30.05.2002 del Comitato Prov. di CREMONA il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame del campionato Provinciale JUNIORES. Visti gli art. 12-13-14-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla soc. U.S. CAVASPORT la punizione della perdita della gara per 0 a 2; b) di comminare alla società U.S. CAVASPORT l’ammenda di E 52,00 determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore CRISTIANBOSIO per una ulteriore gara ufficiale; d) di inibire a tutto il 26.10.2002 il dirigente accompagnatore Sig. FABRIZIOFROSI della soc. U.S. CAVASPORT. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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