COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 13/10/2002 CASTELLEONESE – MONSANO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 13/10/2002 CASTELLEONESE - MONSANO Visto il referto arbitrale dal quale si evince che la gara in oggetto veniva definitivamente sospesa al 35' del secondo tempo quando il risultato era di Castelleonese 0 Monsano 2. Deduce l'arbitro che al 35' del secondo tempo notificava il provvedimento di espulsione in danno del calciatore della società Castelleonese Mandolini Giacomo,il quale dalla panchina lo insultava ripetutamente. A questo punto il ridetto calciatore si alzava dalla panchina ,si avvicinava all'arbitro con fare minaccioso tentando di colpirlo con una testata non riuscendo nell'intento poichè il direttore di gara indietreggiando schivava il colpo venendo poi momentaneamente bloccato dai propri compagni di squadra.Dopo alcuni attimi il suddetto Mandolini riusciva a divincolarsi dirigendosi verso l'arbitro venendo nuovamente fermato (gettato a terra)dai compagni di squadra. In questo frangente l'arbitro veniva circondato dai calciatori squadra locale i quali lo insultavano e lo minacciavano reiteratamente.Tale situazione perdurava per circa 8 minuti durante i quali il direttore di gara non riusciva a riportare la calma,sempre temendo per la propria incolumità,salvaguardata sino a quel momento dal fattivo comportamento dei calciatori e dirigenti del Monsano i quali si adoperavano in tal senso.Decideva quindi di far rientro negli spogliatoi sospendendo definitivamente la gara.Successivamente l'arbitro lasciava l'impianto sportivo scortato da un'autovettura dei Carabinieri. Dopo alcuni chilometri,senza più la scorta dell'autorità,precedentemente fermatasi,l'autovettura dell'arbitro veniva sorpassata da un veicolo che poi gli tagliava repentinamente la strada costringendolo ad una brusca frenata.Invitato a fermarsi dall'occupante della ridetta vettura, l'arbitro,intuendo trattarsi di un sostenitore della Castelleonese, decideva di riprendere la marcia.Subito dopo l'esagitato costringeva il direttore di gara ad un'altra brusca frenata avendo nuovamente tagliato la strada al veicolo dell'arbitro. A questo punto mentre l'arbitro riprendeva la marcia inseguito dall'esagitato interveniva il Maresciallo dei Carabinieri che aveva in precedenza scortato il direttore di gara.Lo stesso intimava ad entrambe le vetture di fermarsi In tale frangente l'esagitato si qualificava come lo zio del calciatore della Castelleonese Mandolini Giacomo riferiva che aveva tenuto tale condotta al fine di conoscere la motivazione dell'espulsione del nipote.Successivamente l'arbitro poteva rientrare a casa senza ulteriori problemi. Esaminati i fatti sopra descritti,si ritiene che nel caso di specie si possa rinvenire una situazione di effettivo pericolo che ha impedito all'arbitro di riportare la calma e di riprendere poi la direzione della gara in tranquillità e piena indipendenza di giudizio. Ritiene lo scrivente che nella gara in oggetto si siano verificati eventi di particolare rilievo di natura oggettiva,tali da legittimare la decisione di sospendere definitivamente l'incontro. Per quanto sopra esposto; si decide: -Di assegnare partita vinta alla Società Monsano con il risultato di Castelleonese 0 - Monsano 2 ; Di squalificare il campo della Società Castelleonese per una gara; Di comminare alla Società Castelleonese l'ammenda di 800 euro; Per quanto attiene ai provvedimenti disciplinari a carico dei tessera ti,gli stessi vengono riportati nel presente C.U.
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