COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. AUDAX PIOBBICO avverso sanzioni merito gara Lucrezia – Audax Piobbico, del 21.9.2002 – Campionato Regionale Juniores , girone “A” – C.U. n. 17 del 26.9.2002 –
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO POL. AUDAX PIOBBICO avverso sanzioni merito gara Lucrezia - Audax Piobbico, del 21.9.2002 - Campionato Regionale Juniores , girone “A” - C.U. n. 17 del 26.9.2002 -
Reclama ritualmente la Pol. Audax Piobbico avverso le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo ai propri calciatori Painelli Andrea e Micheli Marco, rispettivamente per tre e sei giornate effettive di gara.
Il primo, “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare, uscendo dal terreno di gioco, rivolgeva al direttore di gara frasi offensive e blasfeme"; il secondo, “espulso per aver reagito ad un fallo subito, scagliandosi contro alcuni giocatori avversari, veniva trattenuto ed allontanato dai propri compagni. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva al direttore di gara grave frase offensiva lanciandogli uno sputo senza colpire”.
Asserisce la reclamante che, contrariamente a quanto refertato dal direttore di gara, il Painelli espulso per somma di ammonizioni, abbandonò immediatamente il terreno di giuoco senza protestare, imprecando e borbottando il proprio disappunto più con se stesso che nei confronti dell’arbitro.
La stessa reclamante, pur ammettendo che il Micheli effettivamente reagì nei confronti di un giocatore avversario dal quale aveva subito una violenta gomitata alla bocca, riportando un lungo taglio al labbro inferiore ed un forte colpo ai denti, con conseguente abbondante sanguinamento, nega tuttavia che il proprio tesserato avesse l’intenzione di colpire con lo sputo l’arbitro, verso il quale non aveva alcun motivo di risentimento: il gesto probabilmente aveva l’unico fine di liberare la bocca dal sangue.
Alla luce della diversa ricostruzione ed interpretazione dei fatti fornita, la reclamante conclude chiedendo, rilevatane l’eccessività, una equa riduzione delle sanzioni impugnate.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il calciatore Micheli ha rivolto lo sputo verso i suoi piedi senza comunque colpirlo.
LA COMMISSIONE
n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara;
n ritenuto che dalle risultanze istruttorie appare confermata la responsabilità del Painelli in relazione ai fatti ascrittigli;
n ritenuto altresì che il gesto dello sputo del Micheli, indirizzato volutamente a terra, sia da interpretare come atto di smodata protesta nei confronti della decisone arbitrale, ma non rivolto direttamente alla persona del direttore di gara;
n ritenuta infine congrua la sanzione inflitta al Painelli, viceversa eccessiva quella comminata al Micheli in relazione a quanto accaduto,
DECIDE
a) di accogliere parzialmente il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Audax Piobbico per l’effetto riducendo a quattro gare la squalifica inflitta al calciatore Micheli Marco;
b) di confermare la sanzione comminata al calciatore Painelli Andrea;
di restituire la tassa reclamo.
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