COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°27 del 24/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA DEL 13/10/2002 MOGLIANESE – MAGLIANESE
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°27 del 24/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
GARA DEL 13/10/2002 MOGLIANESE - MAGLIANESE
Visto il referto di gara,e l'allegato supplemento; Preso atto che al 21' del secondo tempo a seguito di una reciproca trattenuta tra due calciatori,di cui uno individuato nel tesserato Temperini Andrea della società Moglianese, mentre l'altro non è stato individuato,si accendeva una furibonda rissa tra calciatori e dirigenti delle due squadre in cui si individuava il sig. Cugnigni Giorgio dirigente accompagnatore della società Moglianese, che durante la rissa veniva inopportunamente aperto il cancello che delimita il terreno di gioco tanto che alcuni estranei potevano entrare sul terreno di gioco,venendo poi subito allontanati dal capitano della società Moglianese su richiesta del direttore di gara; che perdurando la ridetta rissa per alcuni minuti e ritenendo di non poter proseguire la gara,l'arbitro decideva di sospenderla definitivamente; che alla luce di quanto sopra e dopo aver sentito l'arbitro a chiarimenti al riguardo lo stesso conferma il contenuto del referto e precisa altresì che durante la rissa non è stato nè colpito,nè minacciato nè offeso da alcun tesserato presente sul terreno di gioco si può dedurre quanto segue: nel caso di specie il direttore di gara non ha posto in essere tutte le misure idonee atte ad una effettiva verifica della situazione nè ha assunto i necessari provvedimenti disciplinari nei confronti dei tesserati responsabili della rissa,limitandosi prima ad assistere a quanto avveniva sul terreno di gioco e successivamente a sospendere definitivamente l'incontro pur in carenza di un oggettivo pericolo per la propria incolumità sia sotto il profilo fisico che psicologico. Per quanto sopra esposto lo scrivente G.S. non ritiene legittima la sospensione dell' incontro posta in essere dal direttore di gara e pertanto lo stesso dovrà essere necessariamente ripetuto. P.Q.M.
Si decide
Di dare mandato al C.R.M. per la ripetizione della gara in oggetto;
Di squalificare per gare 2 il calciatore Temperini Andrea della Società Moglianese;
Di comminare l'ammenda di euro 250 nei confronti della società Moglianese per aver permesso ad estranei di entrare sul terreno di gioco senza peraltro che gli stessi partecipassero alla rissa;
Di inibire sino al 31/12/2002 il dirigente della Società Moglianese sig. Cugnigni Giorgio.