COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°27 del 24/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ANGELINI ANCONA avverso sanzioni merito gara Sampaolese – Angelini, del 18.5.2002 – Play-off Terza Categoria – Comitato Provinciale Ancona.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°27 del 24/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO ANGELINI ANCONA avverso sanzioni merito gara Sampaolese – Angelini, del 18.5.2002 – Play-off Terza Categoria – Comitato Provinciale Ancona.
Nella seduta del 16.9.2002 la Corte d’Appello Federale, tra l’altro per l’occasione adita dal Presidente della L.N.D. avverso la dichiarazione di inammissibilità, per tardività, dell’appello proposto dalla Società Cral Angelini Ancona alla Commissione Disciplinare, si pronunciava accogliendo il ricorso del Presidente della L.N.D. e per l’effetto annullava l’impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità disponendone il rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per la trattazione di merito.
Preso atto di ciò, la Commissione Disciplinare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 33 del Codice di Giustizia Sportiva comunicava alla Società CRAL ANGELINI le decisioni assunte dalla CAF e fissava la data della riunione (14.10.2002) per l’esame del ricorso proposto dalla reclamante avverso le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo ai propri calciatori BALDINI Davide e BRANCHESI Roberto, squalificati fino al 30.06.2003: “per aver, a fine gara, rivolto al direttore di gara pesanti ingiurie e minacce; per aver reiterato in tale atteggiamento e per aver spintonato insistentemente l’arbitro costringendolo a barcollare” (vedasi C.U. n.40 del 22.5.2002 del Comitato Provinciale di Ancona). Nel gravame la Società faceva richiesta di riduzione della squalifica inflitta ai due calciatori giudicata, a suo dire, eccessiva per i fatti ascritti agli stessi in relazione alla “presunta” aggressione perpetrata nei confronti dell’arbitro. Invero, secondo la reclamante, non si è mai verificata alcuna aggressione, intesa questa, quale atto di violenza volto a procurare danno fisico. Infine, giudicava iniqua l’ammenda inflitta per 100 € : “per intemperanze dei propri sostenitori durante la gara ed alla fine della stessa e per offese e ingiurie rivolte dagli stessi alla terna arbitrale”; asserendo invece che tali comportamenti, per tutta la durata della gara, provenivano dai numerosi tifosi della squadra di casa.
Alla richiesta audizione la reclamante, nella persona del Presidente Sig. SPINSANTI Gilberto, reiterava le richieste formulate nel gravame e chiedeva la riduzione delle sanzioni impugnate.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro precisava che nella condotta del calciatore BALDINI Davide, nello strattonamento rivolto nei suoi confronti, prima per il braccio e poi per il colletto, vi fosse più l’intenzione di trattenerlo per continuare ad insultare anziché concretizzare atti di violenza. Nel caso invece dell’altro calciatore, BRANCHESI Roberto, ha confermato che giunto di corsa nelle sue vicinanze ha dato al direttore di gara una spinta con due mani senza però fargli riportare conseguenze. Relativamente, poi, alle intemperanze di alcuni sostenitori della Società ANGELINI ha riferito che le stesse si sono verificate verso la fine della gara in occasione della concessione del calcio di rigore assegnato alla squadra avversaria con frasi offensive e minacciose e qualche sputo lanciato all’indirizzo dell’assistente dell’arbitro senza peraltro colpirlo.
LA COMMISSIONE
I. letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara;
II. ritenuto che la condotta di entrambi i calciatori si segnala maggiormente più per comportamenti minacciosi ed offensivi nei confronti dell’arbitro e che i contatti fisici con lo stesso direttore di gara restano confinati negli ambiti di una condotta non particolarmente violenta e di modesta entità;
III. considerato che i fatti accertati fanno ritenere eccessive le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, sia per quanto attiene ai due calciatori che per l’ammenda comminata;
DECIDE
I. di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla Società ANGELINI ANCONA per l’effetto riducendo l’ammenda a 50 € e fino al 31.12.2002 la squalifica ai calciatori BALDINI Davide e BRANCHESI Roberto;
II. di restituire la tassa reclamo.
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