COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°27 del 24/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. BORGO PACE avverso sanzioni merito gara A.S. Carpegna – A.S. Borgo Pace, del 6.10.2002 – Campionato Regionale II cat. girone “A” – C.U. n. 22 del 10.10.2002 –

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°27 del 24/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. BORGO PACE avverso sanzioni merito gara A.S. Carpegna - A.S. Borgo Pace, del 6.10.2002 - Campionato Regionale II cat. girone “A” - C.U. n. 22 del 10.10.2002 - Reclama ritualmente la A.S. Borgo Pace avverso la squalifica per tre gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo al proprio calciatore Aloigi Luca perché “espulso dall’arbitro per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento si rivolgeva allo stesso con frasi offensive”. La reclamante, pur ammettendo che il proprio tesserato si lasciò andare a qualche parola di troppo, tuttavia contesta la correttezza della decisione arbitrale sostenendo l’inesistenza dell’irregolarità che diede luogo alla ammonizione e chiede quindi la riduzione della sanzione impugnata. LA COMMISSIONE n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara; n ritenuto che dalle risultanze istruttorie appare confermata la responsabilità dell’ Aloigi in relazione ai fatti ascrittigli; n ritenuto che la sanzione comminata appare congrua; DECIDE a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Borgo Pace e per l’effetto confermando il provvedimento impugnato; di incamerare la tassa reclamo;
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