COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°29 del 31/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CASTELPLANIO ANGELI avverso sanzioni merito gara Castelpalanio – Borghetto del 12 /10/2002 – Campionato di 1° Categoria, girone “B”- C.U. n. 24 del 17.10.2002.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°29 del 31/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S. CASTELPLANIO ANGELI avverso sanzioni merito gara Castelpalanio - Borghetto del 12 /10/2002 - Campionato di 1° Categoria, girone “B”- C.U. n. 24 del 17.10.2002.
Reclama ritualmente la U.S. Castelplanio Angeli avverso la sanzione della squalifica per quattro gare inflitta dal Giudice Sportivo al proprio calciatore Scarponi Piergiorgio “ per aver reagito ai copi subiti da un avversario colpendolo con pugni “.
La reclamante, rilevatane l’eccessività, chiedeva una riduzione della sanzione impugnata.
LA COMMISSIONE
n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara;
n rilevato che l’assunto della reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali, che costituiscono, com’è noto, fonte di prova privilegiata;
n ritenuta confermata la responsabilità del calciatore in ordine ai fatti ascrittigli e che la sanzione inflitta dal primo Giudice appare congrua in relazione alla gravità degli stessi;
n visto l’art. 14 , n. 1, lett. f;
D E C I D E
a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Castelplanio, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento;
b) di incamerare la tassa reclamo.
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