COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°29 del 31/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.I. URBINELLI avverso esito gara U.S.I. Urbinelli – A.C. Candelara, del 29.09.2002 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°29 del 31/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.I. URBINELLI avverso esito gara U.S.I. Urbinelli - A.C. Candelara, del 29.09.2002 - Campionato Regionale di Promozione, girone “A”. All’esito della gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 1 a 1, l’ U.S.I.Urbinelli ha proposto rituale reclamo, adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore De Angelis Pasquale, in posizione irregolare perché squalificato per una gara, come dal C.U. n. 42 del 18.04.2002 del Comitato Regionale Marche. Tanto premesso la reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore, secondo la normativa Federale vigente. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del CRM, dai quali è risultato che il calciatore De Angelis Pasquale, doveva scontare un residuo di squalifica per una gara effettiva comminatagli dal Giudice Sportivo a seguito dell’espulsione riportata nell’ultima gara del campionato Juniores Regionale Pergolese - Castelfidardo, del 14.4.2002, allorchè lo stesso calciatore militava con l’U.S. Pergolese, come risultante dal citato C.U. n. 42 del C.R.M.; n rilevato che il ridetto calciatore De Angelis è stato trasferito nella stagione sportiva in corso all’A.C. Candelara; n rilevato altresì che a norma dell’art. 17, n. 6, del C.G.S. le sanzioni della squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società la sanzione della squalifica, in deroga al comma 3, sono scontate per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 14, comma 10, n. 1 e 3, stesso Codice; n ritenuto pertanto che il calciatore De Angelis Pasquale ha preso parte alla gara in esame in posizione irregolare per squalifica mai scontata, avendo egli partecipato a tutte le gare di campionato disputate dalla nuova società di appartenenza; n visto l’art. 12, punto 5, lett. a) del C.G.S., DECIDE a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dall’U.S.I. Urbinelli, per l’effetto infliggendo all’A.C. Candelara la sanzione sportiva della perdita della gara per 2 a 0 ed al calciatore De Angelis Pasquale ulteriori giorni quindici di squalifica; di restituire la tassa reclamo.
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