COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°31 del 07/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. LEOPARDI avverso sanzioni merito gara Ponterio – Leopardi del 12/10/2002 – Campionato di Serie D , girone “C”, calcio a 5 – C.U. n. 11 del 16.10.2002 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°31 del 07/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. LEOPARDI avverso sanzioni merito gara Ponterio - Leopardi del 12/10/2002 - Campionato di Serie D , girone “C”, calcio a 5 - C.U. n. 11 del 16.10.2002 del Comitato Provinciale di Ancona. Reclama ritualmente la A.C. Leopardi avverso la sanzione della squalifica per sette gare inflitta dal Giudice Sportivo al proprio calciatore Zannoli Mirco in quanto “ Veniva sanzionato per frase offensiva rivolta al Direttore di Gara. Nel mentre questi gli mostrava il cartellino rosso il Zannoli gli si avvicinava e con il palmo della mano all’ altezza del viso gli profferiva frasi minacciose ed offensive. Veniva allontanato dal pronto intervento di un suo compagno di squadra”. La reclamante, rilevatane l’eccessività, chiedeva una congrua riduzione della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il calciatore nel momento in cui ha fatto il gesto di alzare la mano si trovava a circa 2 metri da lui e che dopo l’ espulsione, si allontanava dal terreno di gioco, anche per l’ intervento di un suo compagno di squadra, ma senza mettere in atto, o tentare di farlo, i suoi propositi. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n rilevato che quanto ascritto al calciatore vada ricondotto nell’ ambito di proteste, minacce ed ingiurie, seppur eccessive, che non si sono finalizzate in alcun tipo di aggressione nei confronti dell’arbitro; n ritenuto pertanto che si possa accedere ad una equa riduzione della sanzione impugnata, DECIDE a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla A.c. Leopardi per l’effetto riducendo a gare quattro la squalifica inflitta al calciatore Mirco Zannoli; b) di restituire la tassa reclamo.
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