COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°31 del 07/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO FEMMINILE avverso esito gara Giulia Porto d’Ascoli – Sambenedettese, del 13.10.2002 – Campionato Regionale Calcio Femminile.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°31 del 07/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO FEMMINILE avverso esito gara Giulia Porto d’Ascoli - Sambenedettese, del 13.10.2002 - Campionato Regionale Calcio Femminile. Il reclamo è inammissibile mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del reclamo medesimo. La Commissione Disciplinare, PQM visto l’art. 42, n.6, del C.G.S. DICHIARA inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Sambenedettese Calcio Femminile. Si incameri la tassa reclamo.
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