COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°31 del 07/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO TRAVAGLINI COSTRUZIONI CALCIO avverso esito gara Travaglini Costruzioni – Marino F.C., del 07/10/2002 – Campionato Amatoriale, girone “B”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°31 del 07/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO TRAVAGLINI COSTRUZIONI CALCIO avverso esito gara Travaglini Costruzioni - Marino F.C., del 07/10/2002 - Campionato Amatoriale, girone “B”. All’esito della gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 1 a 1, la Travaglini Costruzioni Calcio ha proposto rituale reclamo, adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Regnicoli Giovanni, in posizione irregolare perché squalificato per una gara, come da C.U. n. 42 del 4.6.2002 del Comitato Prov. di Ascoli Piceno, e chiedendo pertanto l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, dai quali è risultato che il calciatore Regnicoli Giovanni ha riportato la squalifica per una gara effettiva a seguito di espulsione comminatagli nella gara, ultima del campionato Amatoriale della scorsa stagione sportiva, Carbon Calcio - Marino F.C., del 21.4.2002, come da C.U. n. 36 del 24.4.2002 del Comitato Prov. di Ascoli Piceno; n rilevato altresì che il ridetto calciatore Regnicoli ha preso parte alla gara in esame in posizione irregolare per non aver scontato la squalifica di cui sopra; n visto l’art. 12, n. 5, del C.G.S., DECIDE a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla Travaglini Costruzioni Calcio, per l’effetto infliggendo alla Marino F.C. la sanzione sportiva della perdita della gara per 2 a 0 ed al calciatore Regnicoli Giovanni ulteriori giorni quindici di squalifica; b) di restituire la tassa reclamo.
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