COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°31 del 07/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. PIEVEBOVIGLIANA avverso esito gara Pol. Pievebovigliana – Maglianese, del 28.9.2002 – Campionato Regionale seconda categoria, girone “F”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°31 del 07/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. PIEVEBOVIGLIANA avverso esito gara Pol. Pievebovigliana - Maglianese, del 28.9.2002 - Campionato Regionale seconda categoria, girone “F”. All’esito della gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 0 a 1, la Pol. Pievebovigliana ha proposto rituale reclamo, adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Lattanzi Samuele, in posizione irregolare perché squalificato per una gara, come da C.U. n. 47 del 23.5.2002 del Comitato Reg. Marche. La S.S. Maglianese faceva ritualmente pervenire proprie controdeduzioni assumendo che il proprio calciatore era in posizione regolare nella gara in esame per aver scontato la squalifica nella seconda giornata di campionato. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n rilevato preliminarmente che la costituzione nel presente giudizio della S.S. Maglianese, avvenuta attraverso l’invio a questa Giudicante di proprie controdeduzioni, ha sanato, ad ogni effetto, il motivo di inammissibilità derivante dalla mancata allegazione, da parte della reclamante, al presente gravame della prova dell’avvenuto invio di copia dei motivi alla controparte; n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del C.R.M., dai quali è risultato che il calciatore Lattanzi Samuele ha riportato la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione, allorchè lo stesso militava nella Società Telusiano, come dal citato C.U. n. 47; n rilevato tuttavia che il ridetto calciatore Lattanzi ha preso parte alla gara in esame in posizione regolare per aver scontato la squalifica di cui sopra nella seconda gara del campionato in corso; DECIDE a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Pievebovigliana; b) di incamerare la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it