COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°31 del 07/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. OLIMPIA CALCIO-MARZOCCA avverso sanzione merito gara Olimpia Marzocca – Monserra Calcio del 19-10-2002 – Campionato Regionale Prima categoria, girone “B”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°31 del 07/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. OLIMPIA CALCIO-MARZOCCA avverso sanzione merito gara Olimpia Marzocca - Monserra Calcio del 19-10-2002 - Campionato Regionale Prima categoria, girone “B”. La società U.S. Olimpia Calcio Marzocca ha proposto reclamo avverso la squalifica fino al 20-11-2002, comminata dal Giudice Sportivo al proprio allenatore Giancamilli Gianfranco e pubblicata sul C.U. n. 27 del 24-10-2002. Rileva la Commissione Disciplinare che il reclamo non può essere preso in esame nel merito in quanto trattasi di sanzione inferiore ad un mese, non impugnabile. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DICHIARA inammissibile, ai sensi dell’art. 41, n. 3, lett. b) del C.G.S. il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Olimpia Calcio Marzocca ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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