COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°35 del 21/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CIRCOLO C. R. S. PIANE DI MORRO avverso sanzioni merito gara Piane di Morro – Villa Pigna, del 20.10.2002 – Campionato Provinciale di Terza categoria, girone “I” – C.U. n.13 del 23.10.2002 del Comitato Prov. di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°35 del 21/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO CIRCOLO C. R. S. PIANE DI MORRO avverso sanzioni merito gara Piane di Morro - Villa Pigna, del 20.10.2002 - Campionato Provinciale di Terza categoria, girone “I” - C.U. n.13 del 23.10.2002 del Comitato Prov. di Ascoli Piceno.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Prov. di Ascoli Piceno, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara indicata in epigrafe, con decisione pubblicata sul citato C.U. n. 13, comminava, tra l’altro, ad entrambe le Società la punizione sportiva della perdita della gara per 2 a 0 e l’ammenda di Euro 200,00.
Nel corso della gara infatti l’arbitro, a seguito degli incidenti verificatisi in campo, sospese la stessa, ritenendo che non vi fossero i presupposti per la sua continuazione.
Avverso tale decisione propone rituale reclamo il Circolo Piane di Morro chiedendo, anche avanti questa C.D., di ripristinare il risultato, positivo per la stessa Società, conseguito sul campo al momento della sospensione della gara e la revoca dell’ammenda, ritenuta eccessiva.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che, dopo aver provveduto all’espulsione di due calciatori del Villa Pigna, in campo si accese un rissa generale che da solo non avrebbe potuto sedare e che dopo circa un minuto di attenta ed indisturbata osservazione emise il triplice fischio di chiusura anticipata della gara, ritenendo che non vi fossero più i presupposti per portarla a termine.
LA COMMISSIONE
n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali;
n rilevato che, secondo la giurisprudenza costante della Commissione d’Appello Federale, perché le gare possano subire interruzione conclusiva nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze da parte di calciatori o tesserati è necessario che questi eventi abbiano posto in serio pericolo l’incolumità degli Ufficiali di gara o dei calciatori o di altri tesserati delle Società partecipanti alla competizione; occorre altresì che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l’impossibilità di giungere alla conclusione della gara, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere per far cessare gli incidenti e per ricondurre la competizione sportiva alla regolarità;
n ritenuta la decisione assunta dall’arbitro eccessiva e non regolamentare, in quanto i fatti verificatisi nella gara in esame, così come risultanti dagli atti ufficiali ed accertati in istruttoria, sono tali da non giustificare la sospensione definitiva della gara, né tali da impedire al medesimo direttore di gara di adottare, nell’ambito dei poteri disciplinari a lui attribuiti, i provvedimenti idonei a riportare l’ordine in campo;
n rilevato che la possibilità di confermare il risultato conseguito sul campo è ammessa solo nell’ipotesi che la gara sia stata portata comunque a regolare compimento, e non già parzialmente disputata, come nel caso che ci occupa, sospesa al 31° del secondo tempo;
n visto l’art. 12, comma 4, lettera c) del C.G.S.,
DECIDE
a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dal Circolo C.R.S. Piane di Morro, per l’effetto annullando la sanzione dell’ammenda alla Società ed ordinando la ripetizione della gara, dandone mandato al competente Comitato Provinciale di Ascoli Piceno;
b) di restituire la tassa reclamo.
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