COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°18 del 07/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE GARA: PRO GAGGIANESE-CORSICO – GIRONE C – DEL 27.10.02

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°18 del 07/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE GARA: PRO GAGGIANESE-CORSICO - GIRONE C - DEL 27.10.02 Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 17 del 31.10.2002 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Corsico 1908. Visti gli atti ufficiali di gara e sentito in proposito il direttore di gara. Letto il reclamo e dato atto che lo stesso è stato regolarmente proposto e presentato secondo le modalità previste dal vigente CGS. Dall’esame dei motivi di ricorso si rileva che la societàPro Gaggianese a far tempo dal 25° minuto del 2° tempo ha sostituito il calciatore Bonissoni Luca nato nel 1982 con il calciatorePassoni Luca nato nel 1981 pertanto da tale minuto ha avuto sul terreno di gioco solo 1 calciatore nato dal 1 gennaio 1982, anziché i 2 calciatori previsti dalla vigente normativa; provvedeva poi dopo circa un minuto, al 26 minuto del 2° tempo, e comunque dopo che si erano peraltro svolte azioni di gioco, ad inserire il calciatore Bonuso Andrea, nato nel 1982 in sostituzione di altro calciatore. La Società Pro Gaggianese ha fatto pervenire le proprie deduzioni in proposito. Dagli atti ufficiali di gara, fonte primaria e privilegiata di prova, risulta infatti che la società Pro Gaggianese ha effettivamente sostituito, al 25° minuto del 2° tempo il calciatore Bonissoni Luca nato nel 1982 con il calciatore Passoni Luca nato nel 1981 e solo successivamente, dopo circa un minuto, al 26 minuto del 2° tempo, ha provveduto a far partecipare alla gara il calciatore Bonuso Andrea, nato nel 1982 in sostituzione di altro calciatore; pertanto per circa un minuto, tra il 25° ed il 26° minuto del 2° tempo, la Società Pro Gaggianese ha avuto sul terreno di gioco solo 1 calciatore nato dal 1 gennaio 1982. Richiamato l’art. 34 bis delle N.O.I.F. Considerato che il C.U. n° 44 del 30.05.02 al punto 3.1.1., ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2002/03 le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatore dal 1° gennaio 1982 in avanti. Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate e dato atto che occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 12 del C.G.S. Dato atto che il reclamo è fondato e pertanto va accolto. PQM DELIBERA a) di accogliere il reclamo e disporre la restituzione della relativa tassa, b) di comminare alla società Pro Gaggianese la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2.
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