COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°18 del 07/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO UNDER 18 GARA: AFFORESE-ROGOREDO – del 24.10.2002 – GIRONEA

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°18 del 07/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO UNDER 18 GARA: AFFORESE-ROGOREDO - del 24.10.2002 - GIRONEA Dagli atti ufficiali di gara si rileva che al 18° del secondo tempo, a seguito di una decisione del direttore di gara, il calciatore Venezia Lorenzo, società Afforese, contestava ed ingiuriava l’arbitro venendo in tal modo espulso. Al 22° del secondo tempo, a seguito della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria il calciatore Roveda Alessandro, società Afforese, protestava violentemente nei confronti dell’arbitro affibbiandogli “un violento spintone da tergo” venendo in tal modo espulso; nel medesimo momento il calciatore Trinato Dario, società Afforese, afferrava l’arbitro “stringendolo per il collo della maglietta” venendo quindi espulso, alla notifica del provvedimento, pur allontanandosi, minacciava il direttore di gara. Al termine della gara, mentre si apprestava a raggiungere il proprio spogliatoio, accompagnato dal dirigente della società Afforese Signor Venezia Gianbattista, veniva colpito violentemente alla scapola destra con “una bottiglia di plastica piena d’acqua” tiratagli da circa un paio di metri dal calciatore Chirichigno Francesco della società Afforese. Protetto dal su indicato dirigente entrava nel proprio spogliatoio dove veniva raggiunto da altro dirigente della società Afforese, peraltro non individuato, che gli porgeva le proprie scuse per l’accaduto ma gli chiedeva “di essere clemente” al fine di evitare conseguenze per la società. Nel frattempo irrompevano negli spogliatoi i calciatori Roveda Alessandro, Chirichigno Francesco e Meyer Ferreira, tutti della società Afforese, i quali urlavano frasi minacciose nei confronti del direttore di gara; in particolare il calciatore Roveda Alessandro tentava di afferrare l’arbitro per il collo ma ne veniva impedito dall’intervento del dirigente locale il quale poi riusciva ad allontanare dallo spogliatoi tutti i citati calciatori. All’uscita dal campo sportivo per raggiungere, dopo circa venti minuti, la propria vettura, accompagnato da alcuni dirigenti locali, l’arbitro veniva ingiuriato da un gruppo di calciatori della Società Afforese che lo attendevano ed in particolare veniva raggiunto dallo stesso calciatore Chirichigno Francesco (riconosciuto dal direttore di gara) che lo colpiva con “un violento calcio al polpaccio destro” e dal calciatore Meyer Ferreira che lo minacciava pesantemente. L’aggressione non aveva altro seguito anche perché il direttore di gara prontamente saliva sulla propria auta (protetto, poco efficacemente, dai dirigenti locali) e si avviava verso casa; tuttvia veniva seguito da due motorini con a bordo quattro persone tra le quali, l’arbitro riconosceva i calciatori della società Afforese Roveda Alessandro, chirichigno Francesco e Meyer Ferreira: questi “continuavano per circa due chilometri a ricoprirmi di insulti e sputi” ed il Signor Chirichigno Francesco “colpiva con un calcio la portiera sinistra”. Assolutamente immotivato e senza giustificazione alcuna appare il comportamento gravemente e ripetutamente violento attuato dal nei confronti dell’Arbitro prima separatamente, poi congiuntamente dai calciatori della società Afforese su indicati. Gravi e pesanti censure devono quindi essere assunte a giusta sanzione di tale inqualificabile comportamento di gratuita ed ingiustificabile violenza che viene aggravato dalla pervicacia e dalla continuazione del citato comportamento violento nei confronti del direttore di gara culminato col pericolosissimo inseguimento con i motorini che, forse solo per fortuna non ha avuto gravi e negative conseguenze né per l’arbitro né per coloro che sconsideratamente lo hanno attuato, ed infine dai futili motivi da cui trae origine; unica attenuante è data dalla considerazione della età minore dei partecipanti ai fatti descritti. I fatti violenti su indicati, in quanto commessi da propri tesserati, rendono oggettivamente responsabile la società Afforese, che deve perciò essere adeguatamente sanzionata ai sensi dell’art. 2 comma 4 del nuovo C.G.S. Pur dando atto dell’opera svolta dai dirigenti della Società Afforese ad avviso dello scrivente gli stessi non hanno posto in essere (soprattutto in occasione del secondo episodio di violenza) sufficienti ed oculati accorgimenti idonei a prevenire ed impedire lesioni all’autorità dell’arbitro ed a proteggerlo adeguatamente dopo la gara. P.Q.S. DELIBERA 1. Di squalificare il calciatore della società Afforese, Venezia Lorenzo, per una gara. 2. Di squalificare il calciatore della società Afforese, Tirinato Dario, per mesi tre vale a dire fino al 30.01.03. 3. Di squalificare il calciatore della società Afforese, Meyer Ferreira, per mesi sei, vale a dire fino al 30.04.2003. 4. Di squalificare il calciatore della società Afforese, Roveda Alessandro, per anni uno, vale a dire fino al 26.11.2003. 5. Di squalificare i calciatori della società Afforese, Chirichigno Francesco per anni due, vale a dire fino al 27.10.2004. 6. Di comminare alla società Afforese l’ammenda di Euro 300,00 con diffida. 7. Di omologare il risultato della gara come segue: Afforese-Rogoredo 3-5.
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