COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°18 del 07/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Ronago – Camp. Prima Cat. / Girone G

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°18 del 07/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Ronago - Camp. Prima Cat. / Girone G La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società G.S. RONAGO, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società avrebbe fatto partecipare il calciatore MARELLIDAVIDE in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’art. 42 n. 3 del C.G.S., Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art. 42 comma 6 del C.G.S. Rilevato che la Società LENTATESE non ha inviato le proprie controdeduzioni. Rilevato che, come da C.U. n. 39 del 26.04.2002 del Comitato Regionale Lombardia il calciatore risulta squalificato per 2 Gare nel Campionato Juniores 2001/2002, sanzioni da scontare, dopo il trasferimento nella prima squadra della società cessionaria. Il calciatore ha partecipato alle gare del 15.09 e 22.09.2002 disputate dalla società A.C. LENTATESE in 1° Categoria girone E, quindi, non ha scontato la squalifica in tali gare. Da ciò deriva la posizione irregolare nella gara del 29.09.2002, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt. 12-13-14-42 n. 2 del C.G.S., la commissione Disciplinare DELIBERA a) di comminare alla Soc. A.C. LENTATESE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2; b) di comminare alla Soc. A.C. LENTATESE l’ammenda di EURO 103,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatoreMARELLI DAVIDE per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 07.12.2002 il dirigente accompagnatore Sig. CONZANOLUIGI della Soc. A.C. LENTATESE. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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