COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°18 del 07/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Athena Somma Calcio Femminile – Camp. Calcio Femm. / Girone A serie D Gare del 06.10.2002 tra Canegrate-Athena Somma

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°18 del 07/11/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Athena Somma Calcio Femminile - Camp. Calcio Femm. / Girone A serie D Gare del 06.10.2002 tra Canegrate-Athena Somma La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società ATHENASOMMA, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società avrebbe fatto partecipare la calciatrice ROBERTAPALMIERI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’art. 42 n. 3 del C.G.S., Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art. 42 comma 6 del C.G.S. Rilevato che la Società CALCIOCANEGRATE non ha inviato le proprie controdeduzioni. Rilevato che, che la calciatrice, Roberta PALMIERI, non risulta tesserata per la società CALCIOCANEGRATE, come da dichiarazione rilasciata dall’ufficio tesseramenti in data 25.10.2002, né poteva esserlo in quanto di età inferiore ai 14 anni, non aveva titolo a partecipare alla gara;CALCIO CANEGRATE/ATHENASOMMA. Pertanto, il reclamo è fondato, visti gli articoli 12-13-14-42 n. 2 del C.G.S. la Commissione Disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla Soc. CALCIOCANEGRATE la punizione della perdita della gara per 0-2; b) di comminare alla Soc. CALCIOCANEGRATE l’ammenda di EURO 52,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di inibire a tutto il 07.12.2002 il dirigente accompagnatore Sig. MERAVIGLIATIZIANO della società CALCIOCANEGRATE. Dispone l’accredito della relativa tassa.
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