COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°17 del 31/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO 1a CATEGORIA GARA: CARNATESE- AICURZIESE – del 20.10.2002 – Girone F
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°17 del 31/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO 1a CATEGORIA
GARA: CARNATESE- AICURZIESE - del 20.10.2002 - Girone F
La società CARNATESE ha inviato preannuncio di reclamo e successivamente ha inviato regolare reclamo.
Letto il reclamo.
Visti gli atti ufficiali di gara e sentito in proposito l’arbitro.
La società CARNATESEsostiene che nel corso della gara la società AICURZIESEha effettuato, nella gara in oggetto, QUATTRO sostituzioni di calciatori in palese violazione di quanto stabilito dall’art. 74 comma 1 delle N.O.I.F. e dal punto 35delle Decisioni Ufficiali del C.R.L.pubblicate sul C.U. n° 13 del 3-10-2002 a norma dei quali le società appartenenti alla categoria in questione possono effettuare solamente TRE sostituzioni nel corso di una gara indipendentemente dal ruolo ricoperto dai calciatori sostituiti; a tal fine allega il foglio rilasciato dal direttore di gara dal quale si evince che sono avvenute quattro sostituzioni.
La società AICURZIESEnon ha fatto pervenire deduzioni.
Dagli atti di gara sia dal foglio rilasciato dal direttore di gara sia dal referto di gara fonte primaria di prova si evince che sono avvenute solo tre sostituzioni; così pure si evince dal supplemento di rapporto.
Il reclamo proposto dalla società CARNATESEnon può essere accolto
P.Q.S.
DELIBERA
a) di omologare il risultato della gara come segue: CARNATESE - AICURZIESE 2-4,
b) di incamerare la tassa reclamo,
c) di dare atto che i provvedimenti disciplinari sono riportati nelle relative sezioni del presente comunicato.