COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°17 del 31/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA: USISORELLA – GIUDIZZOLO – del 27.10.2002 – Girone N
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°17 del 31/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA: USISORELLA - GIUDIZZOLO - del 27.10.2002 - Girone N
La società GUIDIZZOLO ha preannunciato reclamo sostenendo che la società US.ISORELLA a partire dal primo minuto di gioco ha schierato sul terreno di gioco solo 1 calciatore nato dal 1 gennaio 1981anziché i 2 calciatori previsti dalla vigente normativa.
Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società US.ISORELLA a far tempo dal 1 minuto del 1° tempo ha schierato i calciatori n° 9 Barbieri Luigi nato nel 1981 ed il calciatore n° 3 Doninelli Alessandro il quale sull’elenco dei calciatori risulta nato nel 1980.
La società US.ISORELLAfa presente che il calciatore in questione è invece nato nel 1982, tessera figc n° 3647451, e che per errore di trascrizione è stata scritta data diversa sull’elenco consegnato al direttore di gara.
L’Ufficio ha accertato che effettivamente il calciatore n° 3Doninelli Alessandro risulta essere nato nel 1982 e tesserato regolarmente con il n° 3647451; pertanto a soc.US.ISORELLA per tutta la durata della gara ha avuto sul terreno di gioco i due calciatori nati dal 1 gennaio 1981 così come previsto dalla vigente normativa; il reclamo è quindi stato proposto sulla base di un errore materiale di trascrizione che ha tratto in inganno la società GUIDIZZOLO, legittimandola alla formale proposizione del gravame: tuttavia il reclamo non può essere accolto in quanto il fatto contestato nella sostanza non sussiste.
PQM
DELIBERA
a) di omologare come segue il risultato della gara USISORELLA - GUIDIZZOLO 1-1
b) di comminare alla soc.US.ISORELLA l’ammenda di x 16,00 per errara compilazione della distinta di gara.
c) di restituire la tassa reclamo alla soc.GUIDIZZOLO, se versata.
d) di dare atto che i provvedimenti disciplinari relativi alla gara sono pubblicati nell’apposita sezione del presente comunicato.