COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°17 del 31/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Pralboiono – Camp. 2° Cat. / Girone B Gare del 06.10.2002 tra Pralboino – Rudianese (C.U. n. 8 del Comitato di BRESCIA datato 10.10.2002)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°17 del 31/10/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società G.S. Pralboiono - Camp. 2° Cat. / Girone B
Gare del 06.10.2002 tra Pralboino - Rudianese
(C.U. n. 8 del Comitato di BRESCIA datato 10.10.2002)
La società G.S.PRALBOINO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore CERUTTIMATTEO sino al 23.12.2002 asserendo che il calciatore veniva provocato con frasi offensive dall’arbitro, solo a seguito della espulsione, colpiva con il pallone l’arbitro all’addome, chiedendo pertanto una riduzione della squalifica.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: come richiesto dalla reclamante è stato sentito l’arbitro il quale ha negato fermamente di aver rivolto frasi offensive al calciatore CERUTTIMATTEO. Tanto precisato, la sanzione inflitta per aver colpito violentemente all’addome il direttore di gara appare equa e va confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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