COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°3 del 09/08/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SIG. CICCIARELLO AGOSTINO avverso sanzioni merito gara Bargotto – Caffè Ducale, del 30/04/2002 – Campionato Amatori – C.U. n. 29 del 7.5. 2002.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°3 del 09/08/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SIG. CICCIARELLO AGOSTINO avverso sanzioni merito gara Bargotto - Caffè Ducale, del 30/04/2002 - Campionato Amatori - C.U. n. 29 del 7.5. 2002. Reclama in proprio ritualmente il sig. Cicciarello Agostino, calciatore del Bargotto, avverso la sanzione della squalifica sino al 31.12.2006, inflittagli dal Giudice Sportivo “per aver ripetutamente minacciato, offeso, spintonato e colpito con numerosi sputi al viso l’assistente dell’arbitro e successivamente aver ancora ripetutamente offeso il direttore di gara alla vista del cartellino rosso”. Il reclamante, pur ammettendo di aver protestato nei confronti dell’arbitro e del suo assistente, nega di essersi avvicinato a quest’ultimo per l’intervento dei propri compagni di squadra, e che forse, nella concitazione, lo stesso fu raggiunto da saliva. Asserisce che i fatti non furono particolarmente gravi e che nessuno della terna arbitrale fu colpito; eventuali sputi e spinte furono opera di terzi e comunque involontari e di minimo rilievo. Pertanto, rilevatane l’eccessività e l’assoluta sproporzione, conclude chiedendo una riduzione della sanzione comminatagli dal primo Giudice, anche in considerazione della sua età, della peculiarità del campionato e del suo comportamento prima e dopo i fatti, richiamando altresì la più mite recente giurisprudenza dello stesso Giudice. Alla richiesta audizione, il reclamante ha ribadito quanto già asserito con i motivi del reclamo, sottolineando di non aver proferito la parola “bastardo” e di non essere mai venuto a contatto fisico con l’assistente e quindi di non averlo spintonato. Ha decisamente negato di aver sputato all’assistente ammettendo soltanto di aver inveito nei confronti dello stesso senza però minacciarlo. Reitera la richiesta di riduzione della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che, al momento dell’espulsione, il Cicciarello spintonò l’assistente arbitrale contro la rete di recinzione e lo attinse con due sputi in pieno viso da una distanza di circa un metro, nonostante l’intervento dei propri compagni di squadra; si rivolse poi a lui stesso con insulti e minacce, reiterando tali comportamenti anche a fine gara negli spogliatoi. LA COMMISSIONE n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara; n ritenuto che le risultanze degli atti ufficiali di gara, quando sono precise, univoche e non contraddittorie, fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione delle gare; n rilevato che risultano confermati i fatti ascritti al calciatore Cicciarello Agostino in tutta la loro gravità, in ciò concordando con il primo Giudice; n ritenuto tuttavia di dover rivedere la valutazione circa la quantificazione della sanzione, la cui afflittività dev’ essere graduata con riguardo alle concrete situazioni di fatto valutate in termini oggettivi; n ritenuto pertanto che la decisione impugnata debba essere riformata relativamente alla sanzione che appare eccessiva in relazione ai fatti accaduti; DECIDE a) di accogliere il reclamo come sopra proposto da Cicciarelllo Agostino, per l’effetto riducendo la squalifica al 31/12/2003. b) di restituire la tassa reclamo.
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