COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 03/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE GARA DEL 22/09/2002 MATELICA – PETRIOLESE S.MARCO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 03/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE GARA DEL 22/09/2002 MATELICA - PETRIOLESE S.MARCO Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Società Petriolese con il quale la ridetta Società viene a richiedere la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Matelica ai sensi dell'articolo 12 comma 5 del C.G.S. non avendo,a loro dire,la Società Matelica utilizzato per tutto l'arco della gara tre calciatori con i limiti di età come previstoC.U.1/41-02 Al riguardo la ricorrente deduceva che al 72' il calciatore Amaolo della Società Matelica (classe 1981) veniva sostituito con il calciatore Tarquini (classe 1971) violando cosi la ridetta norma stante la permanenza in campo di soli due calciatori aventi i requisiti di età richiesti. Visto il referto arbitrale dal quale si rileva che effettivamente dall'esame della distinta relativa alla Società Matelica quanto reclamato dalla Società Petriolese risulta veritiero. Esaminate le controdeduzioni inviate dalla Società Matelica dalle quali si deduce che nella distinta di gara veniva per errore trascritta una data di nascita diversa da quella effettiva essendo il ridetto calciatore nato in realtà il 22/06/1982 come da documento d'identità già consegnato al direttore di gara ed allegato alle controdeduzioni. Rilevata la veridicità di quanto sopra da un controllo effettuato dallo scrivente G.S.; Si decide: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Petriolese, ma per quanto dedotto in narrativa la tassa reclamo va restituita; Di omologare la gara in oggetto con il risultato conseguito sul campo; Di comminare l'ammenda di euro 100 alla Società Matelica per aver erroneamente compilato la distinta dei calciatori presentata all'arbitro nella parte attinente alle date di nascita degli stessi.
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