COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 03/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U. S. MONTEGIORGESE CALCIO 1954 avverso esito gara Nuova A. S. Jesi Calcio – U.S. Montegiorgese, del 15.9.2002 – Campionato Eccellenza.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°19 del 03/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U. S. MONTEGIORGESE CALCIO 1954 avverso esito gara Nuova A. S. Jesi Calcio - U.S. Montegiorgese, del 15.9.2002 - Campionato Eccellenza. All’esito della gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 3 a 1, l’U.S.Montegiorgese ha proposto rituale reclamo, adducendo, anche avanti questa C.D., che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Liberti Emanuele, in posizione irregolare perché squalificato per una gara per recidività in ammonizione, come da C.U. n. 47 del 23.5.2002 del C.R.M.; sanzione maturata nell’ultima gara ufficiale della stagione sportiva 2001/2002 allorché lo stesso militava nell’ A.S. Camerino. Concludeva la reclamante chiedendo l’applicazione della sanzione di cui all’art. 12 del C.G.S. ai danni della Nuova A.S. Jesi Calcio. LA COMMISSIONE n esaminati gli atti ufficiali; n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del CRM, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante avendo il calciatore Liberti Emanuele riportato, nella gara di play-off Porto S. Elpidio - Camerino, del 19.5.2002, l’ ammonizione che ne ha determinato la squalifica per una gara effettiva per recidività (II infr.), come dal citato C.U. n. 47; n rilevato che a norma dell’art. 14, punto 11, lett. c), del C.G.S. “le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell’art. 17, comma 6”; n rilevato altresì che il ridetto calciatore Liberti ha preso parte alla gara in esame in posizione irregolare per non aver scontato la squalifica di cui sopra; n visto l’art. 12, punto 5, lett. a) del C.G.S., DECIDE a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dall’ U.S. Montegiorgese, per l’effetto infliggendo alla Nuova A.S. Jesi Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 2 ed al calciatore Liberti Emanuele ulteriori giorni quindici di squalifica; di restituire la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it