COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO Seconda categoria GARA DEL 22/09/2002 COMUNANZA – MONTERUBBIANESE
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/10/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO Seconda categoria
GARA DEL 22/09/2002 COMUNANZA - MONTERUBBIANESE
Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Società Monterubbianese con la quale la stessa viene a richiedere la ripetizione della gara in oggetto poichè a proprio dire l'accensione della luce artificiale avvenuta nel secondo tempo della gara avrebbe inficiato la validità della stessa non avendo l'impianto sportivo di Comunanza l'omologazione in ordine alle potenzialità di illuminamento minime; Visto il referto arbitrale dal quale si evince che la gara si è svolta regolarmente; Sentito l'arbitro lo stesso precisa che la gara avrebbe potuto continuare con regolarità anche in assenza di luce artificiale la quale non è stata quindi necessaria per il proseguimento dell'incontro; Ritenuto pertanto infondato il reclamo proposto;
si decide :
-Di respingere il reclamo proposto dalla Società Monterubbianese e per l'effetto omologare la gara con il risultato conseguito sul campo Comunanza 2 Monterubbianese 1
-Di incamerare la relativa tassa reclamo.