COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°35 del 21/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.A. AGRARIA CLUB avverso esito gara G.S. Monticelli – Agraria Club, del 6.10.2002 – Campionato Juniores Provinciale, girone “E”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°35 del 21/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.A. AGRARIA CLUB avverso esito gara G.S. Monticelli - Agraria Club, del 6.10.2002 - Campionato Juniores Provinciale, girone “E”. All’esito della gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 5 a 3, l’A.A. Agraria Club ha proposto rituale reclamo, adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Pignoloni Mirko, in posizione irregolare perché, non ancora quindicenne, di età inferiore al minimo consentito ed ha conseguentemente chiesto l’aggiudicazione della stessa gara a proprio favore. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n rilevato che il calciatore Pignoloni ha irregolarmente preso parte alla gara, non avendo ancora compiuto il quindicesimo anno di età, come viceversa richiesto dalla normativa di cui al C.U. n.1 del 12.7.2002 del C.R.M.; n rilevato che l’art. 34, n. 3, delle N.O.I.F. disciplina i casi nei quali il calciatore giovane, e cioè che ha compiuto l’ottavo anno, ma non ancora il sedicesimo, al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, voglia prendere parte a gare ove il limite minimo sia di sedici anni e non quindi a gare giovanili che richiedono il diverso limite di quindici anni; n ritenuto che la fattispecie in esame rientri nella previsione normativa di cui all’art. 12, n. 6, del C.G.S., e pertanto non comporta la sanzione sportiva della perdita della gara, ma l’ammonizione o l’ammenda a carico della Società, l’inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale e la squalifica a carico del calciatore; DECIDE a) di respingere il reclamo come sopra proposto dall’A.A. Agraria Club; b) di infliggere alla Società G.S. Monticelli l’ammenda di Euro 100 (cento), al dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, sig. Seccardini Franco, giorni venti di inibizione ed al calciatore Pignoloni Mirko la squalifica per giorni sette; c) di incamerare la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it