COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°36 del 28/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. PAGLIARE avverso esito gara Folignanese -Pagliare del 2.11.2002 – Campionato Regionale 1° Categoria girone “ D ” –

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°36 del 28/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. PAGLIARE avverso esito gara Folignanese -Pagliare del 2.11.2002 - Campionato Regionale 1° Categoria girone “ D ” - All’esito della gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 2 a 1, l’A.C. Pagliare ha proposto rituale reclamo, adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Gaspari Giovanni in posizione irregolare per difetto di tesseramento e chiedendo l’applicazione dei provvedimenti previsti dalle norme Federali in materia. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultato che il calciatore in questione, alla data della gara in esame, era regolarmente tesserato a favore del G.S. Folignanese e pertanto in posizione regolare; DECIDE a) di respingere il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Paglare; b) di incamerare la tassa reclamo addebitandola sul conto della reclamante.
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