COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°36 del 28/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CASCINARE avverso sanzioni merito gara U.S. Cascinare – Civitanovese Calcio Spa del 20/10/2002 – Campionato Promozione Girone “B” – C.U. n.27 del 24.10.2002.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°36 del 28/11/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CASCINARE avverso sanzioni merito gara U.S. Cascinare - Civitanovese Calcio Spa del 20/10/2002 - Campionato Promozione Girone “B” - C.U. n.27 del 24.10.2002. La Società U.S. Cascinare ha proposto rituale reclamo avverso le sanzioni delle ammende di E. 750 ed E. 150, comminataLe dal G.S. presso il CRM,”. n La prima veniva inflitta: “per aver alcuni esagitati atteso a fine gara l’uscita della terna arbitrale dallo spogliatoio per insultarla, minacciarla ed aver lanciato sputi all’indirizzo della stessa. Per aver inoltre circondato l’autovettura sulla quale la terna si stava allontanando ed aperti gli sportelli lanciato sputi e colpito l’autovettura con calci procurando danni.” Condannando altresì la Società a risarcire i danni provocati , da liquidarsi in conformità delle vigenti norme federali. n La seconda ammenda veniva comminata: “per essere alcuni propri sostenitori venuti a vie di fatto con la tifoseria avversaria provocando anche l’interruzione per alcuni minuti della gara”. La reclamante sostiene che furono i sostenitori della squadra avversaria a provocare i disordini e che la Società stessa aveva fatto preventiva richiesta per l’invio di un cospicuo numero di militari per evitare ogni spiacevole conseguenza. Sostiene inoltre che la gara non fu interrotta, mentre successivamente, pur essendovi alcuni tifosi che ebbero a fermarsi nella zona antistante gli spogliatoi per protestare, nessuno sputò all’indirizzo della terna arbitrale o dell’auto con cui questa stava allontanandosi, escludendo anche ogni sorta di danno causato al mezzo in questione. Alla richiesta audizione, la Società reclamante ha ribadito quanto già asserito nei motivi del gravame, e, sottolineato ancora l’eccessiva entità della sanzione comminata dal Primo Giudice, ha insistito per una congrua riduzione della stessa. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha sostenuto che egli dovette interrompere per alcuni minuti la partita perché, alle spalle di uno dei suoi assistenti, le due tifoserie erano venute a contatto e la rete di recinzione aveva dato l’impressione di cedere tanto da non poter consentire al collaboratore di operare in condizioni idonee. In merito agli episodi successivi ha confermato che lui ed i suoi assistenti, all’uscita dagli spogliatoi, furono fatti oggetto di insulti e minacce da parte di numerosi tifosi e che uno sputo, lanciato verso di lui , gli colpì la borsa. In seguito, una volta sull’auto, solo grazie all’intervento dei CC, pur se a fatica, riuscirono ad allontanarsi, ma la loro auto fu per lunghi tratti circondata dalle persone presenti e venne anche colpita da un calcio che provocò, come poi verificato, un’ ammaccatura. Nessun dirigente della reclamante si adoperò per proteggerli. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed gli atti ufficiali di gara; n ritenuto che gli episodi in esame, come compiutamente descritti nel referto arbitrale, che com’è noto costituisce fonte di prova privilegiata, e risultanti dalla esperita istruttoria, vadano ascritti alla reclamante nella loro obiettiva gravità; n ritenuta corretta la decisione del Primo Giudice anche sotto il profilo dell’entità della sanzione inflitta, che appare del tutto congrua in relazione all’obiettiva gravità dei fatti, alla luce della normativa Federale in materia di responsabilità delle società per fatti violenti; n visto l’art. 9, 1° comma, del C.G.S., D E C I D E a) di respingere il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Cascinare, per l’effetto confermando le sanzioni impugnate; b) di incamerare la tassa reclamo.
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