COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 05/12/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S. S. MAGLIANESE avverso sanzioni merito gara Torrese – Maglianese, del 26.10.2002 – Campionato Regionale Seconda categoria, girone “F” – C.U. n. 29 del 31.10.2002.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 05/12/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S. S. MAGLIANESE avverso sanzioni merito gara Torrese - Maglianese, del 26.10.2002 - Campionato Regionale Seconda categoria, girone “F” - C.U. n. 29 del 31.10.2002. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, infliggeva al sig. Montanari Demetrio, allenatore della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30.6.2003, perché, in occasione della partita in esame, “espulso dall’arbitro per proteste, a fine gara, si introduceva a forza nello spogliatoio del direttore di gara spingendolo leggermente e venendo poi allontanato dall’addetto all’arbitro”. Avverso tale decisione propone rituale reclamo la S.S. Maglianese, ammettendo che il Montanari nell’occasione fu giustamente espulso per aver rivolto al direttore di gara una frase offensiva, ma contestando gli altri addebiti, in particolare nega che lo stesso allenatore si sia introdotto a forza nello spogliatoio dell’arbitro, viceversa fu quest’ultimo ad invitarlo a seguirlo; ammette altresì che lo stesso Montanari, nella concitazione della discussione accesasi, poggiò la mano sul braccio del direttore di gara, senza tuttavia spingere e senza cattive intenzioni. Alla richiesta audizione, la reclamante ha ribadito la propria versione dei fatti, ulteriormente contestando la veridicità del rapporto arbitrale e lamentando, nell’occasione, il comportamento minatorio tenuto dal direttore di gara in merito ad eventuali possibili iniziative legali. La medesima reclamante concludeva chiedendo, rilevatane l’eccessività, una riduzione della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha ribadito che il Montanari si introdusse nel suo spogliatoio senza esservi autorizzato e che, una volta all’interno, prima lo prese per una mano, poi lo afferrò per il collo, per farsi meglio ascoltare, ed infine lo spinse contro il muro. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n rilevato che i fatti, come risultanti dagli atti ufficiali e dalle successive dichiarazioni del direttore di gara, stante il loro valore di prova privilegiata, non lasciano dubbi circa la loro dinamica e gravità; n ritenuta pertanto confermata la responsabilità dell’allenatore Montanari Demetrio in relazione ai fatti ascrittigli e che la sanzione inflitta dal primo Giudice appare del tutto congrua, specie considerando il ruolo rivestito dallo stesso tesserato; DECIDE a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Maglianese; b) di incamerare la tassa reclamo, addebitandola sul conto della Società.
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