COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 05/12/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA FORSEMPRONESE avverso sanzioni merito gara Mondolfo – Forsempronese del 23/11/2002 Coppa Italia Dilettanti – C.U. n. 30 del 5/11/2002.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 05/12/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA FORSEMPRONESE avverso sanzioni merito gara Mondolfo - Forsempronese del 23/11/2002 Coppa Italia Dilettanti - C.U. n. 30 del 5/11/2002. Reclama ritualmente la Polisportiva Forsempronese avverso la squalifica del calciatore Conti Matteo fino al 30/4/2003 inflittagli perché “dopo essere stato ammonito, si rivolgeva al direttore di gara con frasi offensive. Alla notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava all’arbitro insultandolo e spintonandolo ripetutamente senza peraltro causare alcuna conseguenza fisica. Veniva allontanato dai propri compagni e mentre usciva dal terreno di gioco reiterava insulti e minacce”. Asserisce la reclamante, ascoltata da questa Commissione, che nell’occasione il giocatore avrebbe effettivamente pronunciato delle frasi offensive nei confronti del direttore di gara e che sarebbe effettivamente venuto a contatto con quest’ultimo, ma senza mettere in atto comportamenti violenti. In sede di ricorso la società faceva anche istruttoria richiesta di audizione del calciatore squalificato. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il sig. Conti, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, gli poneva le mani aperte sul petto senza causargli dolore e poi ripeteva il gesto facendolo solamente indietreggiare un poco. Egli precisava altresì che essendo il giocatore di buona stazza, ove questi avesse voluto avrebbe potuto usare violenza nei suoi confronti. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n rilevato che l’episodio contestato è stato precisato e ridimensionato dal direttore di gara nel suo effettivo svolgimento; n ritenuto che in particolare è emerso come il giocatore non abbia usato violenza nei confronti del direttore di gara pur avendone la possibilità; n rilevato altresì che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 co. 1 e 30 co. 5 C.G.S., risulta inammissibile la richiesta di audizione del calciatore sanzionato da parte della Società di appartenenza che unicamente ha proposto reclamo e che quindi risulta parte nel procedimento; DECIDE a) di accogliere parzialmente il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Forsempronese e per l’effetto riducendo la squalifica inflitta al calciatore Conti Matteo fino al 31/1/2003 b) di restituire la tassa reclamo.
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