COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. C. AZZURRA COLLI avverso sanzioni merito gara Monticelli – Azzurra Colli del 3.11.2002 – Campionato Provinciale Juniores, Girone “E” – C.U. N. 15 del 6.11.2002 Comitato Provinciale Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°43 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A. C. AZZURRA COLLI avverso sanzioni merito gara Monticelli – Azzurra Colli del 3.11.2002 – Campionato Provinciale Juniores, Girone “E” – C.U. N. 15 del 6.11.2002 Comitato Provinciale Ascoli Piceno.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Vagnoni Fabrizio, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31.10.2006 perché “al triplice fischio di chiusura l’arbitro veniva colpito con una violenta testata in pieno volto dal giocatore Vagnoni Fabrizio facendolo cadere a terra privo di sensi”.
Avverso tale decisione reclama ritualmente la A. C. Azzurra Colli, la quale asserisce che la condotta del proprio calciatore è da ritenersi dettata unicamente da un “attimo di stizza” e che nel gesto compiuto non vi era alcuna volontà di far male. Sottolineava altresì la circostanza che il calciatore non era mai incorso in provvedimenti disciplinari di tale portata evidenziandone pure la giovane età e le scuse rivolte, nello spogliatoio, all’arbitro dopo il termine della gara.
Alla richiesta audizione la reclamante reiterava le richieste formulate nel gravame e chiedeva la riduzione delle sanzioni impugnate a suo giudizio ritenute eccessive.
Il direttore di gara, sentito a chiarimenti, pur confermando la volontarietà del gesto ha precisato che nella condotta posta in atto dal Vagnoni non vi era l’intenzionalità di arrecare grave danno dal momento che il calciatore, a fine gara, si è recato nello spogliatoio dell’arbitro per porgere le proprie scuse, peraltro dallo stesso accettate.
LA COMMISSIONE
· letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara;
· considerato che le precise e circostanziate dichiarazioni rese dal direttore di gara non lasciano dubbio alcuno in ordine alla volontarietà del fatto contestato;
· valutato, tuttavia, che comprovate circostanze quali: la giovane età del calciatore, il ravvedimento dello stesso, l’assenza di precedenti specifici a suo carico e da ultimo la circostanza che l’arbitro non ha subito conseguenze di grave entità sono tutti elementi che inducono ad una valutazione di minor rigore e consentono una riduzione della sanzione inflitta;
DECIDE
a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla Società A. C. AZZURRA COLLI per l’effetto riducendo la squalifica inflitta al calciatore Vagnoni Fabrizio fino al 31.8.2004;
b) di restituire la tassa reclamo qualora addebitata.
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