COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A. S. MONTEFANO avverso sanzioni merito gara A.S. Montefano – Montecosaro del 24.11.02 – Campionato Regionale Prima Categoria, girone “C” – C.U. n. 36 del 28.11.2002
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°43 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A. S. MONTEFANO avverso sanzioni merito gara A.S. Montefano - Montecosaro del 24.11.02 - Campionato Regionale Prima Categoria, girone “C” - C.U. n. 36 del 28.11.2002
Reclama ritualmente la A. S. Montefano avverso la squalifica per quattro gare effettive del proprio calciatore Benedettelli Marco inflittagli “Per aver protestato vivacemente nei confronti dell’arbitro, afferrandolo per un braccio, in maniera non violenta”.
Sostiene la reclamante che il giocatore in questione, così come altri suoi compagni, era intento a protestare in merito alla mancata concessione di un calcio di rigore e che ebbe effettivamente a pendere per un braccio il direttore di gara, ma al solo fine di attirarne l’attenzione e chiedere spiegazioni; il tutto comunque in maniera non violenta e senza proferire frasi irriguardose.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato di essere stato effettivamente preso per le braccia dal giocatore sottolineando però, come già nel proprio referto, che la condotta del calciatore non aveva avuto connotati violenti. Aggiungeva che certamente il calciatore voleva esclusivamente attirare la sua attenzione, senza alcun’altra finalità.
LA COMMISSIONE
n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara;
n ritenuto che con il suo gesto il calciatore, la cui condotta va comunque sanzionata, volesse esclusivamente attirare l’attenzione dell’arbitro per esprimergli il proprio disappunto;
n rilevato che la sanzione inflitta appare eccessiva in relazione alla modesta entita’ del fatto addebitato;
DECIDE
a) di accogliere parzialmente il reclamo della A. S. Montefano, per l’effetto riducendo la sanzione della squalifica inflitta al sig. Benedettelli Marco a tre gare effettive ;
b) di restituire la tassa reclamo.
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