COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.P. ARZILLA avverso sanzioni merito gara Arzilla – Orciano del 1/12/2002 – Campionato Seconda Categoria, girone “B”- C.U. n. 38 del 5.12.2002.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.P. ARZILLA avverso sanzioni merito gara Arzilla - Orciano del 1/12/2002 - Campionato Seconda Categoria, girone “B”- C.U. n. 38 del 5.12.2002. Reclama ritualmente l’U.P. Arzilla avverso la sanzione della squalifica per tre gare inflitta dal Giudice Sportivo al proprio calciatore Renzi Lorenzo, il quale, “espulso per fallo di gioco, dopo la notifica del provvedimento rivolgeva all’arbitro frasi irriguardose”, assumendo che nell’occasione lo stesso calciatore si allontanò senza commentare la decisione, rientrando negli spogliatoi. La stessa reclamante, rilevatane l’eccessività, chiedeva una riduzione della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara confermava le frasi offensive ed irriguardose che gli erano state rivolte. LA COMMISSIONE n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara; n rilevato che l’assunto della reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali, che costituiscono, com’è noto, fonte di prova privilegiata; n ritenuta confermata la responsabilità del calciatore in ordine ai fatti ascrittigli e che la sanzione inflitta dal primo Giudice appare congrua in relazione alla gravità degli stessi, DECIDE a) di respingere il reclamo come sopra proposto dall’ U.P. Arzilla, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento; b) di incamerare la tassa reclamo.
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