COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SARNANO avverso sanzioni merito gara Azzurra 94 – Sarnano, del 24.11.2002 – Campionato Provinciale Juniores, girone “A” – C.U. n. 17 del 4.12.2002, del Comitato Prov. di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SARNANO avverso sanzioni merito gara Azzurra 94 - Sarnano, del 24.11.2002 - Campionato Provinciale Juniores, girone “A” - C.U. n. 17 del 4.12.2002, del Comitato Prov. di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Prov. di Macerata, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Salustri Mirko, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive, perché “dopo aver segnato un goal, levandosi la maglia, andava sotto la tribuna e faceva il gesto dell’ombrello, provocando confusione in campo e sugli spalti”. Avverso tale decisione propone rituale reclamo la S.S. Sarnano negando che il proprio tesserato abbia mai fatto il gesto contestato e chiedendo la riforma del provvedimento impugnato. Alla richiesta audizione, la reclamante esponeva ancora una volta le ragioni del reclamo e ne chiedeva l’accoglimento. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato di avere, nell’occasione, invitato tutti i calciatori ospiti a non esultare eccessivamente al fine di non provocare reazioni da parte dei sostenitori locali e di avere chiaramente visto il Salustri compiere il gesto contestatogli. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n rilevato che le precise e circostanziate dichiarazioni, rese dal direttore di gara in istruttoria, stante il loro valore di fonte di prova privilegiata, non consentono alcun dubbio in ordine al gesto contestato al Salustri; n ritenuto che la giovane età dell’incolpato, il comportamento tenuto immediatamente dopo il gesto, l’assenza di precedenti specifici a suo carico siano elementi che, secondo il costante insegnamento della Suprema Commissione, inducono ad una valutazione di minor rigore e consentano una riduzione della sanzione inflitta, che appare eccessiva, DECIDE a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Sarnano, per l’effetto riducendo a tre gare effettive la squalifica al calciatore Salustri Mirko; b) di restituire la tassa reclamo.
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