COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. FUTURA 96 avverso sanzioni merito gara Futura 96 – Vigor SMA, del 24.11.2002 – Campionato di Promozione, girone “B” – C.U. n. 36 del 28.11.2002.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. FUTURA 96 avverso sanzioni merito gara Futura 96 - Vigor SMA, del 24.11.2002 - Campionato di Promozione, girone “B” - C.U. n. 36 del 28.11.2002. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul C.U. in epigrafe, comminava al calciatore Monachesi Carlo, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31.01.2003, “per aver colpito alla nuca con una manata non violenta ed in segno di protesta il direttore di gara che peraltro non subiva alcuna conseguenza fisica”. Avverso tale decisione propone rituale reclamo l’A.S. Futura 96 asserendo che il proprio tesserato, nell’occasione, si avvicinò al direttore di gara senza alcun intento minaccioso o violento, e che solo per richiamarne l’attenzione, relativamente alla convalida o meno di una rete, appena siglata, gli appoggiava una mano sulla nuca. La medesima reclamante concludeva chiedendo, rilevatane l’eccessività, una congrua riduzione della sanzione impugnata. Alla richiesta audizione, la Società esponeva ancora una volta le ragioni del reclamo e ne chiedeva l’accoglimento, assumendo l’involontarietà del gesto compiuto dal proprio tesserato, peraltro apprezzato come persona retta e mite. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha ribadito l’intenzionalità del gesto, non violento, posto in essere dal calciatore nell’errata convinzione di avere subito un’ingiusta decisione arbitrale. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara, che, com’è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità del calciatore sanzionato; n ritenuto che vadano disattese le argomentazioni della reclamante volte a minimizzare le modalità del comportamento posto in essere dal proprio tesserato; n ritenuto che la sanzione inflitta dal primo Giudice appare adeguata al fatto e che pertanto non può essere diminuita, DECIDE a) di respingere il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Futura 96, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento; b) di incamerare la tassa reclamo, addebitandola sul conto della Società reclamante.
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