COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. STELLA AZZURRA avverso sanzioni merito gara Agraria Club – Stella Azzurra, del 17.11.2002 – Campionato Provinciale Terza Categoria, girone “L” – C.U. n. 17 del 20.11.2002 Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. STELLA AZZURRA avverso sanzioni merito gara Agraria Club - Stella Azzurra, del 17.11.2002 - Campionato Provinciale Terza Categoria, girone “L” - C.U. n. 17 del 20.11.2002 Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, comminava alla reclamante la sanzione dell’ammenda di Euro 200, per la presenza in campo di persone non autorizzate, che con il loro comportamento indussero l’arbitro a sospendere la gara, sia pur “inopinatamente”, a parere del primo Giudice. Avverso tale decisione propone rituale reclamo la S.S. Stella Azzurra asserendo di non conoscere gli estranei, non identificati, entrati in campo e sedutisi nella panchina riservata ai locali. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n rilevato che il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata, non contestabile da mere affermazioni di parte, prive di riscontri obiettivi; n rilevato che risultano confermati i fatti ascritti alla reclamante, in ciò concordando con il primo Giudice; n ritenuto tuttavia di dover rivedere la valutazione circa la quantificazione della sanzione, la cui afflittività dev’essere graduata con riguardo alle concrete situazioni di fatto valutate in termini obiettivi, che pertanto appare eccessiva, anche in considerazione della categoria di appartenenza della Società sanzionata, DECIDE a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla S. S. Stella Azzurra, per l’effetto riducendo la sanzione dell’ammenda ad Euro 100 (cento) ; b) di restituire la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it