COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°46 del 02/01/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO FABRIANO CALCIO avverso sanzioni merito gara Fabriano Calcio – Biagio Nazzarodel 13-12-2002 – Campionato Promozione, girone “ A ” – C.U. n. 42 del 16-12-2002 del Comitato Regionale Marche.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°46 del 02/01/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO FABRIANO CALCIO avverso sanzioni merito gara Fabriano Calcio - Biagio Nazzarodel 13-12-2002 - Campionato Promozione, girone “ A ” - C.U. n. 42 del 16-12-2002 del Comitato Regionale Marche. Il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul C.U. indicato in epigrafe, infliggeva alla scoietà reclamante la sanzione della ammenda di Euro 400,00 per “ aver a fine gara alcuni esagitati lanciato sassi in campo all’ indirizzo dell’ arbitro due dei quali lo colpivano ad una gamba senza peraltro causare alcuna conseguenza fisica. Una volta che la terna arbitrale era rientrata nello spogliatoio la porta dello stesso veniva fatta oggetto di calci e pugni. “ Avverso tale decisione propone rituale reclamo la Società Fabriano Calcio, sostenendo che la terna arbitrale sarebbe stata fatta oggetto di un lancio di soli due “sassolini” peraltro “ assimilabili più a carta di caramelle che a sassi veri e propri”. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che nell’ occasione in effetti sono stati lanciati due sassi nei confronti della terna arbitrale e che rientrati nello spogliatoio la porta è stata colpita da una manata. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n rilevato che il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata, non contestabile con mere affermazioni di parte, prive di riscontri obiettivi; n rilevato che nessun dubbio sussiste in merito alla attribuibilità dei fatti addebitati alla società Fabriano Calcio, ma che la gravità degli stessi va ridimensionata in relazione a quanto effettivamente accaduto con conseguente riduzione della sanzione irrogata; DECIDE a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla Società Fabriano Calcio, per l’effetto riducendo l’ ammenda ad Euro 250.00; di restituire la tassa reclamo.
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