COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°51 del 16/01/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CANDIA BARACCOLA ASPIO avverso sanzioni merito gara Polisportiva Candia Baraccola Aspio – Giacomo Leopardi del 6/12/2002 Campionato provinciale Calcio a 5, serie “D” – C.U. n. 19 del 11/12/2002.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°51 del 16/01/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CANDIA BARACCOLA ASPIO avverso sanzioni merito gara Polisportiva Candia Baraccola Aspio – Giacomo Leopardi del 6/12/2002 Campionato provinciale Calcio a 5, serie “D” - C.U. n. 19 del 11/12/2002. Il Giudice sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, in merito alla gara in epigrafe, infliggeva alla società l’ammenda d’Euro 500,00 “per essere, estranei, a fine gara, entrati nel terreno di gioco per partecipare alla rissa che si era nel frattempo scatenata fra i giocatori delle due squadre; nel marasma che si era creato un sostenitore locale sputava addosso al direttore di gara colpendolo alla schiena. Nel referto arbitrale non si segnala alcun intervento dei dirigenti locali, atto a riportare la calma”; inibiva il Sig. Gatto Enzo a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. fino all’11/6/2003 perché questi “espulso per proteste nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, non si é adoperato, a fine gara, quando sul terreno di gioco si è scatenata una vera e propria rissa fra i giocatori ed il pubblico che, nella circostanza, aveva invaso il campo. Dal referto si evince che l’unico a tentare di riportare la calma é stato il direttore di gara”; squalificava fino al 11/2/2003 il Sig. Zannini Michele “per reiterati insulti ed offese rivolte all’arbitro a fine gara in prossimità degli spogliatoi; squalificava fino all’11/3/2003 il sig. Bartolucci Massimiliano poiché questi” al 30’ del secondo tempo, in seguito ad un fallo di gioco, colpiva con un pugno al fianco un avversario. L’episodio scatenava un parapiglia con insulti calci e pugni fra giocatori. Il sig. Bartolucci Massimiliano era quindi espulso. A fine gara lo stesso Bartolucci si distingueva fra i più attivi nella rissa che si era scatenata fra i contendenti prima del rientro negli spogliatoi”; squalificava i calciatori Caprari Emanuele e Fiordelmondo Luca fino al 11/02/2003, perché “espulsi al 30’ del secondo tempo per aver partecipato ad una rissa scaturita in seguito ad un fallo di gioco, a fine gara unitamente al loro collega Bartolucci partecipavano, con molta animosità, alla rissa generale che si era accesa fra i contendenti prima del rientro dagli spogliatoi”; squalificava il calciatore Vichi Matteo per otto gare effettive “per gravissimo atto di violenza contro un giocatore avversario (lo colpiva con un violento pugno al volto che ne provocava la caduta facendolo rimanere per qualche istante riverso a terra)”. Avverso detti provvedimenti proponeva ritualmente reclamo la Società Polisportiva Candia Baraccola Aspio sostenendo, in merito alla ammenda inflitta, che non vi era stata nessuna invasione da parte del pubblico il quale, terminata la gara, e per la conformazione della struttura, per uscirne doveva necessariamente attraversare il campo di gioco. L’episodio di cui era stato fatto oggetto il Direttore di gara era da attribuirsi al gesto di un isolato spettatore, che per altro, poteva anche essere sostenitore della squadra avversaria. L’assenza di un intervento dei dirigenti, poi, era dovuto al fatto che il Sig. Gatto, accompagnatore della squadra, era stato espulso nell’intervallo della gara e quindi gli era già preclusa ogni tipo d’azione. Sosteneva altresì che alla fine della gara non vi era stata alcuna rissa di proporzioni tali da giustificare così pesanti sanzioni e che in ogni caso queste, così come le responsabilità, avrebbero dovuto essere divise con i rappresentati della squadra avversaria. In merito ai calciatori, in particolare, sosteneva che la reazione del Vichi era stata provocata da un violento colpo da questi ricevuto che gli aveva provocato la refertata frattura del setto nasale, mentre il Caprari ed il Fiordelmondo non avevano preso parte alla presunta rissa e in ogni modo non erano stati espulsi dal direttore di gara. Così per il Bartolucci che aveva reagito ad un fallo di gioco, ma poi non aveva avuto nessun ruolo per quanto accaduto in seguito. Per ciò che atteneva la posizione del massaggiatore, sig. Zannini, sosteneva che questi non aveva in alcun modo offeso o insultato il direttore di gara, ma si era limitato a protestare per quanto andava accadendo. Infine chiedeva, anche avanti questa Commissione, la riduzione delle squalifiche e dell’ammenda ritenendole certamente eccessive se rapportate alla categoria e a quanto effettivamente accaduto. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato quali frasi ebbe a rivolgergli il sig. Gatto fra un tempo e l’altro ed il fatto che effettivamente, a fine gara, il pubblico, composto di appena venti, trenta persone, per uscire dovette attraversare il terreno di gioco e che l’unica persona che gli si avvicinò fu l’individuo che lo attinse con uno sputo. Egli ha altresì precisato di non aver formalmente espulso né il Caprari né il Fiordelmondo, limitandosi a segnalare il loro comportamento sul suo referto. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; n rilevato che, in base alle successive dichiarazioni rese in istruttoria dall’arbitro, a fine gara non vi fu un’invasione di campo da parte del pubblico, ma solamente il gesto isolato di un unico soggetto; n rilevato che i calciatori Caprari e Fiordelmondo nell’occasione non furono neanche espulsi e che tutti i comportamenti dei giocatori squalificati vadano ricondotti nella fattispecie di cui all’art. 14 lett. f) C.G.S. nella forma punita con il minimo edittale previsto; n ritenuta l’eccessività della sanzione comminata al massaggiatore Zannini in relazione all’obiettiva gravità della condotta da questi tenuta; DECIDE a) di accogliere parzialmente il reclamo come sopra proposto dalla Polisposrtiva Candia Aspio Baraccola e per l’effetto, di ridurre l’ammenda alla Società stessa ad Euro 150,00; l’inibizione al sig. Enzo Gatto sino al 30/1/2003; la squalifica al Sig. Michele Zannini al 15/1/2003; la squalifica al calciatore Vichi Matteo a 4 giornate di gioco, al sig. Emanuele Caprai a 4 giornate di gioco; al sig. Massimiliano Bartolucci a quattro giornate e al sig. Luca Fiordelmondo a tre giornate. b) di restituire la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it