COMITATO REGIONALE CAMPANIA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 13/12/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO MONTESARCHIO – GARA VIRTUS FOGLIANISE / MONTESARCHIO DEL 14.10.01 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 13/12/2001 - PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO MONTESARCHIO - GARA VIRTUS FOGLIANISE / MONTESARCHIO DEL 14.10.01 - 1^ CAT.
La C.D., letto il reclamo presentato dalla società Montesarchio in relazione alla gara Montesarchio/Virtus Foglianise del 14.10.2001 per la posizione irregolare del calciatore Botticella Fulvio il quale ancorchè colpito da una giornata di squalifica per somma di ammonizione comminata con C:U., n.91 del 14.6.2001 e non scontata, veniva schierato dalla società Virtus Foglianise in occasione della predetta gara; considerato che tale irregolarità comporta la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 ai sensi dell’art.12 punto a) C.G.S.
DELIBERA
di infliggere alla società Virtus Foglianise la punizione sportiva della perita della gara con il punteggio di 0-2; nulla per la tassa non versata.
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