COMITATO REGIONALE CAMPANIA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 13/12/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PAGO VEIANO – GARA VIRTUS FOGLIANISE / PAGO VEIANO DEL 21.10.01 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 13/12/2001 - PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PAGO VEIANO - GARA VIRTUS FOGLIANISE / PAGO VEIANO DEL 21.10.01 - 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo presentato dalla società Pago Veiano in relazione alla gara Montesarchio / Pago Veiano del 21.10.2001 per la posizione irregolare del calciatore Botticella Fulvio appartenente alla società Virtus Foglianise, il quale ancorchè colpito da una giornata di squalifica per somma di ammonizione comminata con C:U., n.91 del 14.6.2001 e non scontata, veniva schierato dalla società Virtus Foglianise in occasione della predetta gara; considerato che tale irregolarità comporta la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 ai sensi dell’art.12 punto a) C.G.S. DELIBERA di infliggere alla società Virtus Foglianise la punizione sportiva della perita della gara con il punteggio di 0-2; nulla per la tassa non versata.
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