COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Prima Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 59 del 23 gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo ISTANZA DELLA SOCIETÀ S.C. BELLIZZI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Prima Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 59 del 23 gennaio 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo ISTANZA DELLA SOCIETÀ S.C. BELLIZZI Il G.S., letta l’istanza della società S.C. Bellizzi relativa all’ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per “Assenza di Forza Pubblica”; visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti opportuni accertamenti, dall’esito degli stessi è risultato che la suddetta società ha adempito alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n. 1 del 1/07/02. Per tali motivi: DELIBERA di revocare la sanzione dell’ammenda a carico della società S.C. Bellizzi, sanzione pubblicata sul C.U. n. 55 del 10/01/03.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it