COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Prima Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 63 del 6 febbraio 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo ISTANZA DELLA SOCIETÀ POL. ROCCHESE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Prima Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 63 del 6 febbraio 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo ISTANZA DELLA SOCIETÀ POL. ROCCHESE Il G.S., letta l’istanza della società Pol. Rocchese relativa all’ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per “mancanza di forza pubblica”; visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti opportuni accertamenti, dall’esito degli stessi è risultato che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo comitato, pubblicata sul C.U. n. 1 pag. 50 dell’1/7/2002; per tali motivi; DELIBERA di revocare la sanzione dell’ammenda a carico della Pol. Rocchese sanzione pubblicata sul C.U. n. 57 del 16/1/03 pag. 1373.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it