COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Prima Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 72 del 6/3/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA NAPOLETANA CALOR – FORIANO DEL 2/3/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Prima Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 72 del 6/3/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA NAPOLETANA CALOR – FORIANO DEL 2/3/03 Il G.S., letto il referto arbitrale e il rapporto del Commissario di Campo; sentito quest’ultimo ad ulteriori chiarimenti, rileva che: prima dell’inizio della gara e, segnatamente, una mezz’ora circa prima dell’orario fissato per l’inizio della stessa, all’arrivo dei calciatori e dirigenti della società ospitata Foriano, alcuni, sostenitori locali, con presumibile certezza, si sono resi autori di atti violenti nei confronti dei detti tesserati, alcuni dei quali venivano malmenati e percorsi. Pur non presente direttamente in quanto a colloquio con l’arbitro nel di lui spogliatoio, il Commissario di Campo, che nel frattempo si era premurato di chiamare i C.C., successivamente sopraggiunti, ha potuto constatare nell’accompagnare all’interno dello spogliatoio i calciatori ospiti, che alcuni di essi presentavano escoriazioni e tumefazioni varie e gli altri manifestavano con tutta evidenza un turbamento psico-fisico, un sentimento di paura dovuto alle cennate intemperanze e violenze nei di loro confronti perpetrate. La conferma di tanto trova puntuale riscontro non solo e non tanto negli evidenziati segni di violenza riscontrati ma anche dalla animata e accesa discussione tra i dirigenti di entrambe le società, presente il Commissario di Campo, dalla quale emerge che gli ospiti sarebbero stati puniti per accadimenti verificatisi in occasione della gara di andata. Sebbene fosse stato ristabilito l’ordine per dare inizio alla partita, il clima di violenza e di intimidazione riservato agli ospiti, ormai irreversibilmente turbati e in oggettiva situazione di inidoneità agonistica, giustifica, a parere di questo Giudice, il di loro diniego a partecipare alla gara, la cui responsabilità per il mancato svolgimento va addebitato, pertanto, alla società locale. Per tali motivi, visto l’art. 12 C.G.S.; DELIBERA di infliggere alla società Napoletana Calor la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 nonché l’ammenda di € 1.000,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it